Locazione finanziaria: rimedi in caso di vizi del bene locato

Con sentenza n. 19785 del 5 ottobre 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito quali siano i rimedi esperibili dai soggetti coinvolti in un contratto di leasing finanziario in presenza di vizi del bene oggetto dei collegati contratti di fornitura e di leasing.

Le SS. UU. innanzitutto ricordano che il canone di buona fede, che agisce quale strumento integrativo del contratto, comporta, da un lato, l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che sia per questo rilevante, e, dall'altro, l'obbligo a carico del concedente di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi.

La risposta al quesito passa per la distinzione dell'ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna.

Il primo caso, secondo la Corte, deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicché il concedente, una volta informato del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la consegna, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing.

Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore.

Il secondo caso, prosegue la Corte, sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico - e non la facoltà - di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte la conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione.

In ogni ipotesi, infine, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente in costanza del godimento del bene viziato.

La sentenza n. 19785 del 5/10/2015 delle S.U. della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ .
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