Casa coniugale: il terzo acquirente può far accertare l'insussistenza del diritto di assegnazione

La Cassazione, Sezione I Civile ha statuito che il terzo acquirente della casa coniugale, già assegnata al coniuge affidatario del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, non è legittimato, a chiedere, venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa medesima, la revisione dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 9, L.898 del 1970 , ma può instaurare un giudizio ordinario di cognizione per far accertare l'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, con conseguente richiesta di declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della medesima casa coniugale.

La sentenza n. 15367 del 22.07.2015 della sezione I Civile della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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