Alimenti: il mantenimento per il figlio non è ripetibile se già corrisposto

Con ordinanza n. 13609 del 4 luglio 2016, la Sezione VI-1 della Cassazione si è occupata della ripetibilità dell'assegno di mantenimento corrisposto al figlio maggiorenne non economicamente indipendente dopo la dichiarazione giudiziale di cessazione dell'obbligo contributivo.

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni discende dagli articoli 147 e 148 c.c. e cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi, di una effettiva e completa condizione di indipendenza economica.

La statuizione giudiziale di modifica delle condizioni del mantenimento ha effetto retroattivo al momento della domanda.

Quid iuris per le prestazioni già corrisposte o comunque dovute in questo lasso temporale?

Confermando un principio già espresso, la Corte ha ribadito che "il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo."

"Mentre ove il soggetto obbligato" continua la Corte "non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione."

L'ordinanza n. 13609 del 4 luglio 2016 della Sezione VI-1 della Corte di Cassazione è rintracciabile a questo indirizzo.

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