Condominio: legittimità della posizione di tubature nel sottosuolo dell'aia comune

La Corte di Cassazione Sez. II , con sentenza n. 18661 del 22.09.2015, ha stabilito che il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento  del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c , in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti. .

Il godimento delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, a vantaggio di piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva, può attuarsi anche mediante l'imposizione su queste parti di veri e propri pesi a beneficio delle unità immobiliari che, astrattamente considerati, darebbero luogo, al sorgere di una relazione tra le cose che presenti le connotazioni della servitù, ma , fino a quando i partecipanti utilizzano le parti comuni accessorie secondo la usuale destinazione a vantaggio delle unità immobiliari, vale a dire nell'ambito delle facoltà d'uso e di godimento inerenti al contenuto del diritto del condominio, non può certamente parlarsi di imposizione di servitù sulle cose comuni.

In tale prospettiva il comproprietario di un cortile può legittimamente scavare il sottosuolo per installarvi tubi onde allacciare un bene di sua proprietà esclusiva agli impianti idrico-fognario-gas metano centrali  perché, da un lato non viene alterata la destinazione del cortile ad illuminare ed arieggiare le unità immobiliari degli altri condomini, dall'altro rientra nella funzione sussidiaria del sottosuolo del cortile il passaggio in esso di tubi e condutture.

La sentenza n. 18661 del 22/09/2015 , sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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