Appalto: i difetti relativi all'isolamento acustico possono costituire gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c.

Con sentenza n. 12818 pubblicata il 13 novembre 2015, la sezione VII del Tribunale di Milano ha ricondotto il problema dell'inadeguato isolamento acustico di un edificio alla categoria del grave difetto costruttivo rientrante nella tutela di cui all'art. 1669 c.c.

Come chiarito dal Tribunale, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di difetto di costruzione ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell'immobile, ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali peraltro da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile.

Sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, che ha constatato l'idoneità di tali difetti a pregiudicare in modo sensibile il godimento e la utilizzazione delle unità abitative, e dunque ad incidere sulla funzione abitativa del bene, il Giudice ha condannato appaltatore, progettista, direttore dei lavori e tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell'immobile al risarcimento del danno.
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