Incendio in un capannone: il conduttore non risponde se è provata la causazione da parte di un terzo, anche se ignoto

Con sentenza n. 25221 del 15 dicembre 2015 la Sezione III della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. nella particolare fattispecie dell'incendio di un capannone.

Riconoscendo il principio della presunzione di colpa a carico del conduttore, il quale può liberarsi della responsabilità oggettivamente attribuitagli dalla norma solo dimostrando che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, la Corte ritiene non sufficiente a tal fine l'avvenuta esclusione della sua responsabilità in sede penale.

Tale circostanza, sostiene la Corte, non comporta di per sé l'identificazione della causa dell'incendio, occorrendo che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.

Riprendendo un precedente in tal senso (Cass. n. 15721/15), secondo il Collegio, ciò che rileva ai fini della prova liberatoria è l'accertamento, secondo gli standards probatori del nesso eziologico propri del procedimento civile, improntati al "più probabile che non", che l'incendio sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante che si conosca la sua identità.

Diversamente ragionando, prosegue la Corte, il conduttore verrebbe a rispondere non di un inadempimento contrattuale (mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa locata), ma dell'insuccesso dell'attività di indagine, il cui compimento e la cui responsabilità non gravano su di lui. 

In altre parole, il caso fortuito, e dunque la dimostrazione della non imputabilità dell'incendio al conduttore ex art. 1588 c.c., è configurato già solo con l'accertamento positivo dell'origine dell'incendio in una causa comunque non imputabile al conduttore, senza che rilevi la mancata identificazione del terzo responsabile.

La pronuncia n. 25221 del 15 dicembre 2015 della Sezione III della Corte di Cassazione, nonché i precedenti richiamati, sono rintracciabili sul sito della Corte all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/..


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