Veicolo difettoso: è il concessionario, e non la casa produttrice, a essere tenuto alla sua sostituzione.

La presenza di numerosi problemi di funzionamento di una autovettura costituisce elemento di non conformità al contratto di vendita con conseguente obbligo del concessionario di sostituzione dell'autovettura con altra di medesima marca e modello, ai sensi dell'art. 129 (Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita) e 130 (In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro) del Codice del Consumo.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 17 novembre 2015, n. 6589, ha anzitutto affermato che legittimata passiva è la concessionaria degli autoveicoli e non l'azienda produttrice, poiché diversa la fattispecie di cui all'114 ss. del Codice del Consumo in punto responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi, e che nel caso concreto il veicolo acquistato difettava delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (in particolare, l'affidabilità) che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche del messaggio pubblicitario utilizzato per quel tipo di autoveicolo, giuste le risultanze della C.T.U.
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