Risarcimento del danno non patrimoniale: è escluso il risarcimento agli eredi a seguito di morte immediata della vittima

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite,  con sentenza n.15350 del 22.07.2015 ha statuito che nel caso di morte immediata o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.

Secondo la Suprema Corte nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.


Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.

La sentenza n. 15359 del 22.07.2015 Sezioni Unite della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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