Assegno divorzile: assegno di mantenimento e tenore di vita

La Cassazione Civ, Sez.I, con sentenza n. 11870 del 09.06.2015 ha affermato il principio secondo cui il richiedente l'assegno divorzile non ha diritto allo stesso se non fornisce alcuna prova circa l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per consentire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.

Sostanzialmente l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi:

  • nella prima,  il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto;
  • nella seconda,  il giudice procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno che va compiuto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle  regioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del  reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievosotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari , nonché le rispettive potenzialità economiche.

La sentenza della  Corte di Cassazione, Sez. I  n. 11870 del 09.06.2015 è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
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