Appalto: responsabilità ex art. 1669 c.c. anche per opere successive alla costruzione

Con sentenza n. 22553 del 4 novembre 2016 la sez. II della Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili prevista all'art. 1669 c.c. può essere invocata anche con riguardo al compimento di interventi di modificazione o riparazione afferenti ad un preesistente edificio o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, le quali, in ragione di vizi del suolo su cui l'opera si radica o di difetti della costruzione, rovinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all'opera innovativa, non già all'edificio pregresso).

Di conseguenza, anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione - gli esecutori delle opere integrative - possono rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. allorché le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell'edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile stesso.

Ciò sulla base della considerazione - fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità - per cui l'"opera" cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il termine "compimento", ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sé considerato, bensì l'opera, eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio.

Allo stesso modo, quanto ai difetti della costruzione, l'etimologia del termine "costruzione" non necessariamente deve essere ricondotta alla realizzazione iniziale del fabbricato, ma ben può riferirsi alle opere successive realizzate sull'edificio pregresso, che abbiano i requisiti dell'intervento costruttivo.

La sentenza n. 22553 del 4/11/2015 della sez. II della Corte di Cassazione è rintracciabile sul sito della Corte di Cassazione all'indirizzo http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ .
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